Relativamente alla combustione di residui vegetali si richiama la norma statale vigente (D.Lgs n. 152/06 – Testo Unico Ambientale) che prevede in generale il divieto di combustione rientrando nella disciplina dei rifiuti. Deroghe dall’applicazione di tale disciplina sono stabilite dall’art.182, comma 6 bis, del Testo Unico Ambientale per finalità agricole e tramite processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
Le disposizioni regionali introdotte con LR n. 31/08 (come recentemente modificata dalla LR 38/15) prevedono la possibilità di effettuare la combustione in loco dei piccoli cumuli di tali residui (inferiori a 3 metri steri per ettaro) nei territori dei Comuni posti ad una quota superiore ai 300 m (200 m nel caso di Comunità montane).
Nei Comuni posti a quota inferiore vigono le disposizioni stabilite dalla delibera di Giunta regionale n. 7095 del 2017 che prevedono il divieto di combustione dal 1 ottobre al 31 marzo.
Solo per alcuni casi limitati, previa comunicazione al Comune e rispettando specifiche modalità e condizioni indicate dalla delibera, la combustione in loco di residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli può essere eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all’interno del periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti.
Tutte le informazioni inerenti il divieto di combustione in loco di residui vegetali agricoli e forestali sono contenute nell’allegato 3 alla dGR 7095 del 2017. (fonte www.regione.lombardia.it)
Di seguito riportiamo le NORME PER LA COMBUSTIONE CONTROLLATA NEL SETTORE AGRICOLO
- durante tutte le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata, avendo cura di isolare l’intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l’altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. E vietata l’accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
- possono essere destinati alla combustione all’aperto al massimo 3 metri steri/ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti (lo stero è l’unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno). L’operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide ed in assenza di vento;
- La combustione deve essere effettuata ad almeno 20 metri dall’abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili; a partire dalla data di revoca dello stato di alto rischio di incendio boschivo, distanza superiore a 100 mt. dal bosco (v. artt. 45, c. 4 della L.R. 31/2008), fatte salve le disposizioni di cui all’art. 54 del R.R. 5/2007 e della D.G.R. 2525/2014.
- resta fermo il divieto di bruciatura di detti materiali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalla Regione Lombardia;
- rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali;
- il Comune, anche su segnalazione dei preposti alla Vigilanza, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l’effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali.
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