Applicazione delle norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco contenute nella Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000, nella Legge Regionale n. 31/2008 e nel Regolamento Regionale n. 5/2007.
IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
D I C H I A R A
lo STATO DI ALTO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO
con decorrenza immediata sino ad avvenuta revoca e
D I S P O N E
1. Per tutta la durata del periodo di alto rischio su tutto il territorio regionale, sono applicate le norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco di cui agli artt. 4 e 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353 e dagli articoli 45, comma 4 e 61, comma 9, della legge regionale n. 31/2008.
2. Nell’arco temporale in cui vige il presente periodo di alto rischio di incendio boschivo il divieto di accensione, all’aperto, di fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiori a 100 metri è assoluto, senza eccezione alcuna, su tutto il territorio regionale.
3. Per l’individuazione delle aree, dei divieti e delle sanzioni da applicare ai trasgressori, si rimanda ai punti 4.3 “periodi a rischio di incendio boschivo” e 4.4 “i divieti e le sanzioni” del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2020 – 2022.
4. Le Autorità Militari sono invitate ad impartire tutte le opportune disposizioni affinché nell’esecuzione di esercitazioni vengano adottate tutte le precauzioni necessarie a prevenire gli incendi.
5. Il Direttore della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Lombardia è invitato, in esecuzione della Convenzione in essere tra Regione Lombardia e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Regionale Lombardia, a predisporre le misure previste dalla medesima Convenzione che verranno attivate da Regione Lombardia.
6. Il Comandante della Regione Carabinieri Forestale Lombardia, in attuazione della Convenzione in essere tra Regione Lombardia e Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali per l’impiego delle Unità Carabinieri forestali nell’ambito delle materie di competenza regionale è invitato a dare tutte le disposizioni ritenute opportune per l’attivazione delle strutture periferiche dell’Arma impiegate nell’attività di prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi.
7. Gli Enti Locali in indirizzo sono invitati a comunicare tempestivamente l’attivazione del periodo di alto rischio a tutti i Comuni di competenza; risulteranno utili tutte le iniziative più idonee per rendere pubblica tale indicazione attraverso i mezzi di informazione.
8. Devono essere attivate le Organizzazioni di volontariato antincendio boschivo affinché possano fornire la consueta indispensabile collaborazione nella fase di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.
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