Oggetto: Dichiarazione periodo ad alto rischio di incendio boschivo per la stagione invernale 2019. Applicazione delle norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco contenute nella Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000, nella Legge Regionale n. 31/2008 e nel Regolamento Regionale n. 5/2007.
IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
Viste:
la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, ed in particolare l’art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l’individuazione delle
aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo oltre che degli indici di pericolosità, all’ interno del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e l’art. 10, commi 5, 6 e 7, che definiscono i divieti nei periodi a rischio e le sanzioni previste;
la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” ed in particolare: l’articolo 45, comma 4, come modificato dall’art.10, comma 1 della legge regionale 19/2014 che attribuisce al Direttore Generale competente, in occasione di condizioni meteorologiche e ambientali favorevoli allo sviluppo degli incendi boschivi, la dichiarazione dello “stato di rischio per gli incendi boschivi su tutto o parte del territorio regionale” disponendo le prescrizioni necessarie; l’art. 61 della L.R. 31/2008, che stabilisce le sanzioni per le trasgressioni ai divieti vigenti nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo;
Regolamento Regionale 20 luglio 2007, n. 5 “Norme forestali regionali, in attuazione dell’articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) ed in particolare l’art. 5 “Cautele per l’accensione del fuoco nei boschi”;
D. Lgs 19 agosto 2016, n. 177 “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
la deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2016, n. X/6093, che approva il Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2017 – 2019 ed in particolare il cap. 3 del citato Piano che definisce:
– le modalità di definizione del rischio;
– periodo ad alto rischio di incendio boschivo;
– divieti e sanzioni;
Richiamata la D.G.R. XI/126 in data 17/05/2018: “II Provvedimento organizzativo della XI legislatura” con la quale, tra l’altro, il Dr. Roberto Laffi è stato nominato Direttore Generale della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile;
Visti i comunicati del Servizio Meteo Regionale di ARPA Lombardia e gli avvisi di criticità emessi dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi di Regione Lombardia, che confermano la persistenza di condizioni meteorologiche (indici di pericolosità, andamento stagionale) favorevoli all’innesco e alla propagazione di incendi boschivi su gran parte del territorio
regionale;
Sentita la Direzione Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Lombardia, che concorda sulla presenza di condizioni ambientali-vegetazionali (disponibilità di combustibile fine) che possono favorire lo sviluppo di incendi boschivi;
tutto ciò premesso e considerato,
D I C H I A R A
lo STATO DI ALTO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO con decorrenza immediata sino ad avvenuta revoca e
D I S P O N E
1. Per tutta la durata del periodo di alto rischio su tutto il territorio regionale, sono applicate le norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco di cui agli artt. 4 e 7 della Legge quadro
in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353 e dagli articoli 45, comma 4 e 61, comma 9, della legge regionale n. 31/2008.
2. Nell’arco temporale in cui vige il presente periodo di alto rischio di incendio boschivo il divieto di accensione, all’aperto, di fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiori a 100 metri è assoluto, senza eccezione alcuna, su tutto il territorio regionale.
3. Per l’individuazione delle aree, dei divieti e delle sanzioni da applicare ai trasgressori, si rimanda ai punti 3.2 “periodi a rischio di incendio boschivo” e 3.3 “divieti e sanzioni” del
Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2017 – 2019.
4. Le Autorità Militari sono invitate ad impartire tutte le opportune disposizioni affinché nell’esecuzione di esercitazioni vengano adottate tutte le precauzioni necessarie a
prevenire gli incendi.
5. Il Comandante della Regione Carabinieri Forestale Lombardia è invitato a dare tutte le disposizioni ritenute opportune per l’attivazione delle strutture periferiche dell’Arma impiegate nell’attività di prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi.
6. Gli Enti Locali in indirizzo sono invitati a comunicare tempestivamente l’attivazione del periodo di alto rischio a tutti i Comuni di competenza; risulteranno utili tutte le iniziative più idonee per rendere pubblica tale indicazione attraverso i mezzi di informazione.
7. Devono essere attivate le Organizzazioni di volontariato antincendio boschivo affinché possano fornire la consueta indispensabile collaborazione nella fase di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.
Distinti saluti
IL DIRETTORE GENERALE
ROBERTO LAFFI
dichiarazione periodo alto rischio incendio boschivo_stagione invernale 2019
Lascia un commento